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GIURISDIZIONE NAZIONALE E GIURISDIZIONE EUROPEA: NON SEMPRE SONO ROSE! L'Avvocato risponde 

GIURISDIZIONE NAZIONALE E GIURISDIZIONE EUROPEA: NON SEMPRE SONO ROSE!

Sempre più spesso capita di trovarci a commentare situazioni in cui, l’intervento della magistratura nazionale, si intreccia in maniera contrapposta con le norme imposte dalla Comunità Europea.
Di questo problema si è discusso recentemente in un convegno nazionale, svoltosi a Palermo, intitolato proprio: “Giustizia al servizio del Paese”, a cui hanno preso parte le più alte cariche istituzionali ed i vertici giurisdizionali.

Prendiamo spunto dalle dichiarazioni rese dal Sottosegretario di Stato, On. Alfredo Mantovano, e le commentiamo con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia che, sovente, si è trovato nella necessità di interfacciarsi con queste discrasie operative.

Particolare attenzione ai rapporti, quindi, tra il Potere Esecutivo e quello Giudiziario.
La linea dominante che ha preso corpo nel corso dei lavori, pone la scelta del legislatore in una posizione preminente rispetto a quella dell’Organo Giudiziario: salva la conformità alla Carta Costituzionale, la cui verifica spetta alla Consulta.
Proprio l’art.101 della Costituzione, evidenzia la “supremazia” del ruolo del Parlamento e la conseguente “soggezione” dell’Organo Giudicante, rispetto all’applicazione delle leggi.
Le Corti, in buona sostanza, sono tenute ad esprimersi “in nome del Popolo Italiano” e “non in sua vece”.
Il controllo della costituzionalità delle norme interne non è rimesso ad un’iniziativa diretta dei giudici ed, in conseguenza, non può esistere per gli stessi, l’obbligo di una verifica di conformità delle leggi, rispetto alla normativa comunitaria.
Attualmente il giudice ha il potere/ dovere di disapplicare una norma nazionale, laddove la stessa sia contrastante con il diritto europeo: ovviamente tale principio deve essere limitato ai soli casi di contrasto diretto ed immediato, tali da produrre una incompatibilità operativa.
D’altro canto, non sarebbe ammissibile una rimananipolazione della normativa interna, da parte dei giudici, sulla base di incerte interpretazioni delle due “fonti”.
Da giurisprudenza consolidata e da tutti gli approfondimenti pratici e teorici del problema, ne scaturisce che, la “disapplicazione” da parte dei nostri giudicanti, di norme che contrastino con le direttive dell’Unione, è la più logica delle soluzioni: escludendo che essi siano, di volta in volta, costretti a chiedere ed attendere le variazioni, da parte istituzionale, di contrasti giuridici che impediscono una corretta applicazione delle norme comunitarie.

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